"...Cresciamo insieme..."

"...Aiutami anche se non puoi portarmi con te..."

"...L'amore non ha età..."

"...Sei la mia unica speranza..."

Art. 1 – Costituzione - Sede - Durata
Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è corrente l’associazione non riconosciuta denominata "GLI AMICI DI SPINO".
L'associazione ha sede legale nel Comune di San Giorgio Jonico; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.
Il Comitato direttivo, con propria delibera, potrà stabilire su tutto il territorio italiano sezioni, delegazioni o uffici distaccati, che potranno essere dotati di autonomia organizzativa e gestionale per la ordinaria amministrazione, non in contrasto con gli scopi statutari dell’Associazione; tutte le iniziative di carattere straordinario dovranno invece essere approvate dal comitato Direttivo Nazionale.
L'Associazione ha durata illimitata.


Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"
1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "GLI AMICI DI SPINO ODV".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.


Art. 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
L’Associazione è apolitica ed apartitica e intende svolgere, senza scopo di lucro, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale, di trasparenza e di democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa, la quale raggiunge i propri scopi attraverso l'impegno volontario e gratuito dei suoi associati.


Art. 4 - FINALITA' E ATTIVITA'
Nell'ambito dell'attività di interesse generale, l'associazione si pone i seguenti obiettivi:
- tutela e prevenzione dell’abbandono degli animali e del randagismo mediante una continua campagna informativa e divulgativa dell’opinione pubblica sulla tutela e sul rispetto degli animali;
- difesa degli animali e della natura da ogni crudeltà e abuso, segnalando alle autorità competenti eventuali abusi e violazioni di legge e promuovendo eventuali azioni giudiziarie e/o costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla legge;
- intervento nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per auspicare l’emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela degli animali e dell'ambiente;
- distribuzione, nell'ambito di manifestazioni, di materiale divulgativo che possa insegnare a tenere un corretto rapporto tra uomo – ambiente – natura – animali;
- divulgazione nell'ambito dell'opinione pubblica delle leggi a tutela degli animali e dell’ambiente.
Per la realizzazione delle suindicate finalità l’Associazione si propone, in particolare, di svolgere, tramite i propri volontari, le seguenti attività:
- tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati, con particolare attenzione per i cani, tramite l’individuazione
di persone adatte alla loro custodia ed eventuale adozione, previa sottoscrizione di un modulo di affido redatto dall’Associazione stessa ed approvato dal Comitato Direttivo;
- individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali affidati.
Dette procedure di affido ed i criteri di valutazione degli affidatari potranno essere disciplinati da apposito Regolamento interno.
Gli affidi verranno garantiti in località accessibili per le verifiche ed i controlli sullo stato di salute degli animali, in quanto condizione sempre obbligatoria è che la località permetta reiterati controlli diretti pre e post adozione da parte dei volontari incaricati.
- Istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compresa la gestione di strutture di ricovero ed assistenza per animali, nonché cliniche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila pertinente, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilitato all’esercizio delle attività professionali, in conformità alla vigente normativa;
- diffondere nozioni veterinarie e di igiene e svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché far effettuare da veterinari interventi di sterilizzazione sugli ospiti dei
propri rifugi e sui cani appartenenti a persone non abbienti;
- organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
- instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- istituire un servizio di guardie zoofile ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale;
- per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, web, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dalla Associazione;
- collaborare con le Autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la cogestione dei Canili Municipali;
- instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell’Organizzazione, al fine di promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell’interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
- collaborare con Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all’ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell’esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
- predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che abbiano dei riflessi nel campo della natura, dell’ambiente e della protezione degli animali;
- istituire e/o gestire attività commerciali produttive marginali finalizzate agli scopi sociali, ivi compresa l'organizzazione di feste campestri, manifestazioni, fiere, meeting, corsi e convegni. Entro i limiti e nel rispetto delle vigenti normative del settore, l'Associazione potrà svolgere attività marginali di raccolta fondi, quali banchetti autorizzati o vendita di gadgets, dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività istituzionale di interesse generale, senza finalità di lucro; sempre a tal fine l’associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi, nelle forme e condizioni nonché nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e successivi decreti attuativi.
Tutte le attività sopra previste che siano diverse da quelle di interesse generale devono considerarsi secondarie e strumentali rispetto all'attività principale; il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti per tali attività dal Codice del Terzo Settore e delle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento delle stesse, è rimesso al controllo del Consiglio Direttivo.


Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative; sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati
1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Il numero degli Associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 7 (sette) associati persone fisiche o a 3 (tre) enti associati ODV.

Art. 7 - Procedura di ammissione
1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni la ricezione della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 - Categorie di Associati
- Associati Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- Associati Ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
- Associati Onorari sono coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione.
E’, infine, prevista la figura di "Amici dell’Associazione" ed è attribuita a coloro che vorranno svolgere, anche saltuariamente, le attività associative; per questa figura è previsto il versamento di un contributo volontario, è ammessa la partecipazione alle Assemblee senza diritto di voto ed è esclusa la possibilità di assumere cariche sociali.

Art. 9 - Cause di Cessazione del Rapporto Associativo
La qualità di associato si perde per le seguenti cause:
- recesso, che ciascun associato può esercitare in ogni momento mediante comunicazione scritta inviata al Comitato Direttivo; esso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia effettuato almeno tre mesi prima;
- morte;
- esclusione deliberata dal Comitato Direttivo nei casi di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione o contrari alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi ovvero in genere, in caso di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto ovvero nei casi di comportamenti denigratori nei confronti dell’associazione, dei suoi organismi e degli associati, ovvero a causa dell’inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli altri associati od organi.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ed attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Art. 10 – Diritti e obblighi degli associati
Tutti gli Associati sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
- a versare la quota associativa;
- a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti gli Associati hanno diritto di:
- partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
- partecipare all’assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e dei libri sociali.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Gli associati che prestano attività di volontariato dovranno essere assicurati dall’Organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità verso terzi.
Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 11 – Organi Sociali
Sono organi dell'organizzazione:
- l'assemblea;
- il comitato direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
- l'organo di revisione.

Art. 12 – Assemblea
L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Essa è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo che provvede a convocarla in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso, a mezzo fax o per posta elettronica; in ogni caso è necessario il riscontro della ricezione da parte del destinatario. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, oltre a fissare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, o di almeno due consiglieri; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Le deleghe possono essere conferite per iscritto solo ad altri associati; ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.
Per i soci che saranno impossibilitati a presenziare personalmente o per mezzo delega, sarà possibile seguire i lavori dell'Assemblea collegandosi via Skype previo invio di richiesta scritta contenente l’indicazione del proprio account Skype.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22 (ventidue).
L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere e revocare i membri del comitato direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del collegio dei revisori dei conti e, se obbligatorio, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione;
- approvare i regolamenti interni elaborati dal comitato direttivo e le relative modifiche;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- stabilire l'ammontare della quota d’iscrizione e dei contributi a carico degli associati;
- ratificare, ove richiesto, le delibere del comitato direttivo.
L’assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori secondo quanto stabilito dal successivo articolo 20 (venti)

Art. 13 – Comitato Direttivo
Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da tre a cinque membri, nominati tra gli associati o tra gli associati delle Associazioni associate; gli stessi durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.
Il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno due giorni, fatto a mezzo fax o posta elettronica.
Per i componenti del Direttivo che saranno impossibilitati a presenziare personalmente, sarà possibile partecipare ai lavori collegandosi via Skype, previo invio di richiesta scritta contenente l’indicazione del proprio account Skype.
Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività;
- eleggere il Presidente e il Vice – Presidente e nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.14 – Presidente
Il Presidente del Comitato Direttivo, che è anche Presidente dell'assemblea e dell'Associazione, è eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente più anziano di età del comitato direttivo.

Art. 15 – Segretario
Il segretario, eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio di esercizio, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L'organo di controllo, obbligatorio nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Può essere previsto anche un organo monocratico.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi nn possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 17 - Competenze dell'organo di controllo
1. E' compito dell'organo di controllo:
a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - L'organo di revisione
1. L'organo di revisione, obbligatorio nei casi previsti dalla legge, è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e deve essere costituito da persona fisica o società di revisione iscritta al registro dei revisori legale dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Il membro dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale, non potendo ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 19 – Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 20 – Risorse economiche
1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati e ciò anche nei casi di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’assemblea in casi particolari può stabilire un contributo a carico degli associati per finanziare l’attività dell’Associazione; tale contributo non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 21 – Bilancio
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio sociale il comitato direttivo procede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile per l'approvazione del bilancio entro il 30 giugno.

Art. 22 – Modifiche allo statuto - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 23 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e alle disposizioni attuative dello stesso, oltre che al Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Firmato: Arianna Gessa, Daniela de Francesco Notaio. Vi è il sigillo.

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